Trasparenza degli enti del terzo settore: pubblicazione importi dei compensi erogati entro il 01 marzo 2021
Il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, con una nota pubblicata in data 12/01/2021, fornisce spiegazioni in merito all’obbligo di trasparenza sui compensi erogati, in capo a tutti
gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, superiori a 100.000 (centomila) euro.
Tale obbligo (che, ricordiamo, si aggiunge a quello della trasparenza dei contributi, emolumenti ecc. ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni con scadenza il 28 febbraio di ogni anno), si riferisce all’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, o sul sito internet della rete associativa a cui appartengono, eventuali EMOLUMENTI, COMPENSI O CORRISPETTIVI A QUALSIASI TITOLO ATTRIBUITI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, AI DIRIGENTI E AGLI ASSOCIATI.
La Nota ministeriale, riprendendo l’art. 14 del Codice del Terzo Settore, tende ad operare un bilanciamento del contenuto di tale norma; da un lato, la necessità della trasparenza di questi Enti, che in base alla Riforma, godono di numerose agevolazioni pubbliche, e dall’altro lato il bisogno di riservatezza dei dati pubblicati.
Pertanto, le informazioni sui compensi oggetto di pubblicazione possono essere date, anche in forma anonima (quindi non sarà necessaria una pubblicazione nominativa), ma potrà essere fornita, ad esempio, come informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria (esempio: retribuzione annua lorda massima e minima dei dipendenti, i compensi ai componenti l’organo di controllo, i rimborsi spese individuando il
numero di beneficiari, l’importo medio, massimo, minimo, riconosciuto ai volontari o ai Consiglieri, o dei Dirigenti); dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” o di “rimborso spese”.
In ogni caso non potrà essere sufficiente un dato “aggregato” troppo generico. Il ministero non ha ritenuto opportuno predisporre alcun format, ne abbiamo predisposto uno sperando che vi sia utile.
Vogliamo poi condividere con voi in questo ambito quelli che sono i limiti ai Compensi Imprese sociali
- Art. 3 112/2017 “elargizione di compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL;
- Art. 13 112/2017 Rapporto 1 a 8: “I lavoratori dell’impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non puo’ essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.
Tale ultimo limite non si applica alle cooperative sociali.
Pubblicazione rapporti finanziari con la PA (per le cooperative sociali l’obbligo viene assolto in nota integrativa)
L’art.1, comma 125 della legge n. 124 del 2017, stabilisce quali sono i soggetti che entro il 30 giugno di ogni anno, sono tenuti alla pubblicazione di alcuni dati concernenti i rapporti finanziari con la pubblica amministrazione, vediamoli nel dettaglio di seguito.
I soggetti obbligati alla pubblicazione, in diverse modalità sono:
- le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- le associazioni e le fondazioni (indipendentemente dall’iscrizione ad uno dei registri attualmente istituiti);
- tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS (per le cooperative sociali);
- tutti i soggetti di impresa.
Gli obblighi per associazioni, fondazioni ed Onlus
Associazioni, fondazioni ed Onlus sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.
Il «vantaggio» può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (ad es., comodato di un bene mobile o immobile): in questo caso, per la quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.
Risultano, pertanto, esclusi dall’obbligo i vantaggi attribuiti da parte della pubblica amministrazione che siano disposti da provvedimenti non aventi carattere generale e riguardanti, cioè, una platea indifferenziata di soggetti (ad es., 5 per mille, contributi ai sensi dell’art. 72 del Codice del Terzo settore, bandi regionali, ecc.), così come tutte le somme corrisposte nell’ambito di contratti a prestazioni corrispettive (ad es., acquisto di beni o servizi), incarichi professionali, risarcimento danni, ecc.
La disposizione fa riferimento, quindi, trasferimenti di danaro o di beni a specifici enti, fra quelli sopra individuati, a titolo particolare, quale contributo per lo svolgimento dell’attività sociali (ad es., un immobile concesso in comodato ad un ente del Terzo settore).
L’obbligo di pubblicazione scatta se la somma dei singoli vantaggi
economici effettivamente ricevuti sia pari o superiore a 10.000 euro. Quindi, anche se il valore della singola erogazione risulta inferiore a 10.000 euro, ma il complesso delle erogazioni supera tale limite, debbono comunque essere pubblicati tutti i vantaggi che hanno concorso al raggiungimento o al superamento del limite dei 10.000 euro.
Deve essere applicato un criterio contabile di cassa: sono oggetto di pubblicazione le somme effettivamente incassate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.
Devono essere indicate le seguenti informazioni minime che debbono essere pubblicate con riferimento al singolo contributo, sovvenzione, sostegno, ecc.:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio;
b) denominazione del soggetto che lo ha erogato;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
I soggetti obbligati devono pubblicare i dati sui propri siti internet o sui portali digitali. In mancanza del sito internet, è possibile –secondo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – l’adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell’ente.
Nel caso l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce
È possibile richiedere l’adempimento dell’obbligo attraverso il sito internet di CESVOT per gli enti che non possiedano un sito internet, non aderiscano ad altre reti o non dispongano di una pagina Facebook. La pubblicazione avviene sotto la diretta responsabilità del soggetto obbligato.
Le sanzioni
A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti
Gli obblighi specifici per le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Art. 12 Ter DL 4/10/2018 n. 113
Una disposizione molto problematica sotto il profilo interpretativo riguarda le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri. Tali cooperative sociali, infatti, sono tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
Si tratta di un obbligo ricorrente, a cadenza trimestrale, non soggetto ad una scadenza annuale.
La disposizione non precisa però né quando decorra l’obbligo trimestrale (ogni trimestre a decorrere da quando?), né quali siano i dati oggetto di pubblicazione (mero elenco nominativo o indicazione delle somme?), né cosa si intenda per “servizi finalizzati”.
Come sempre Axia è a vostra disposizione per chiarimenti e consulenze in merito
Approfondimento a cura del Dott. Stefano Forte
Scopri il nostro Team