Si avvicina il momento in cui sarà operativa la riforma della crisi d’impresa, coi nuovi obblighi che riguardano la nomina del collegio sindacale e del revisore.
La legge di conversione del decreto Sblocca cantieri (D.L. n. 31/2019) ha modificato i commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. innalzando i limiti per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata, recentemente introdotti dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 13/2019).
In ambito europeo, la Dir. 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.6.2013 nella parte introduttiva precisa che i bilanci d’esercizio e i bilanci consolidati devono essere sottoposti a revisione contabile, con l’eccezione di quelli delle piccole imprese, al fine di contenere gli oneri amministrativi di queste piccole realtà e per il minori bisogno di rassicurazioni sul bilancio per via della diffusa sovrapposizione tra amministrazione e azionisti.
In particolare, l’art. 34 prevede che gli Stati membri assicurino che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione legale da parte di uno o piò revisori legali o imprese di revisione contabile abilitate dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei bilanci sulla base della Dir. 2006/43/Ce (come modificata dalla Dir. 2014/56/Ue).
Le SpA hanno sempre l’obbligo di nomina. Per le Srl l’obbligo scatta al superamento dei limiti di cui all’art. 2477, co. 3, c.c., anche recentemente modificato.
L’ obiettivo della nuova norma è di anticipare l’arrivo della crisi, perciò è necessario che ci sia una figura qualificata che controlli e sorvegli i conti e le performance aziendali.
Il legislatore ha ritenuto opportuno portare anche le imprese di minori dimensioni ad adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla rilevazione di una situazione di crisi in maniera tempestiva, allo scopo di preservare la continuità aziendale.
Nella sua nuova formulazione l’’art. 2086 cod. civ. chiarisce che le società, che rispettano i parametri successivamente indicati, dovranno dotarsi di un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla rilevazione di una situazione di crisi in maniera tempestiva, al fine di preservare la continuità aziendale”.
L’obbligo del revisore entra proprio in questo nuovo assetto.
Compito del revisore è “sorvegliare” che le attività aziendali non subiscano momenti di sbandamento a tal punto da compromettere l’esistenza stessa dell’impresa.
Il revisore avrà quindi l’obbligo di segnalare immediatamente all’organo amministrativo il rischio di una futura crisi aziendale.
Nello specifico per le Srl l’obbligo si verifica se per 2 esercizi consecutivi è superato almeno 1 dei 3 limiti:
Attivo Stato Patrimoniale | 4.000.000,00 | |
Ricavi vendite/ Prestazioni | 4.000.000,00 | |
Dipendenti occupati in media nell’esercizio | 20 unità |
Decorrenza ed effetti nuovi limiti
La nomina del revisore o dell’organo collegiale deve essere fatta entro nove mesi dalla pubblicazione (16 marzo scorso) della Riforma della crisi D. Lgs. nr. 14/2019, cioè entro il prossimo 16 dicembre 2019.
Entro tale data, inoltre, devono essere adeguati gli statuti societari.
E allora proprio questa è la sfida…
nominare un revisore che abbia competenze tali da consentire all’azienda di diffondere una maggiore cultura sul controllo di gestione e una migliore organizzazione contabile-amministrativa a supporto della crescita e dello sviluppo dell’impresa e nello stesso tempo avere la possibilità di disporre di un bilancio “certificato” che indubbiamente accrescerà la fiducia dei terzi (banche, fornitori, potenziali partner) nei propri confronti).
Come possiamo aiutarti?
Il team revisione è composto da quattro Revisori Legali soci di Axia Stp affiancati da tre revisori legali junior che svolgono attività di controllo in qualità di sindaci o revisori in diverse società ed Enti italiani.
Contattaci a info@axiastp.it o chiama il numero 0776 761822