L’articolo 11 del d.l. n. 119 del 2018, modificando l’articolo 21 del decreto IVA, ha previsto l’applicazione delle seguenti novità per le fatture emesse dal 1° luglio 2019:
- tra le indicazioni che il documento deve recare vi è anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (cfr. il nuovo comma 2, lettera g-bis);
- la possibilità di emettere la fattura entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 (così il nuovo comma 4, primo periodo).
A partire dal 1° luglio la fattura non deve essere necessariamente essere emessa entro le 24 ore del giorno in cui è effettuata l’operazione, ma si avranno 10 giorni di tempo.
Non cambierà, invece, la possibilità di documentare le operazioni ai fini Iva in due differenti modi, distinguendo tra emissione della fattura immediata ed emissione di una fattura differita riepilogativa di più operazioni.
La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Il D.L. 119/2018 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura immediata viene emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972.
In base alle nuove regole la fattura relativa alla cessione di un bene consegnato ad esempio il 4 luglio, in caso di fatturazione immediata, potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 14 luglio, riportando la data di effettuazione dell’operazione (4 luglio) nella fattura.
In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt (di cui al D.P.R. 472/1996), nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.
Pertanto in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.
In conclusione, i termini di emissione della fattura differita non cambiano anche dopo il 1° luglio; a partire da tale data entra in vigore l’obbligo di indicare in fattura, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lett. g-bis), D.P.R. 633/1972, la data in cui è effettuata l’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
Sul punto, la circolare 14/E/2019 ha chiarito che, laddove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da ddt – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.
Infine, il 30 giugno 2019 scadrà la moratoria sulle sanzioni per ritardata emissione della fattura: non si applicano sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva, mentre sono ridotte dell’80% se la fattura è emessa entro la liquidazione successiva.
Questo termine vale per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale, per i mensili la moratoria avrà efficacia fino a settembre.
In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione ordinaria è applicata nella misura da 250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione è dal 90 al 180% dell’Iva (articolo 6 D.Lgs. 471/1997).
Alcuni emendamenti presentati per la conversione del Decreto Crescita, richiedono una proroga della moratoria, un aumento da dieci a dodici giorni del termine di emissione della fattura immediata e modifiche anche all’obbligo di esporre la data di effettuazione.
Rimaniamo in attesa di leggere i provvedimenti definitivi.
Come sempre lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Un approfondimento della Dott.ssa Laura Carinci