Covid-19 e asporto cibo e bevande: come devono comportarsi le imprese con l’avvio della Fase 2? La Regione Lazio è intervenuta adottando un vademecum in otto punti.
Il vademecum identifica le misure di sicurezza da rispettare da parte degli esercizi commerciali del settore dell’alimentazione – come, a titolo di esempio, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie ecc. –per quanto riguarda la produzione, il confezionamento e la vendita di cibo e bevande da asporto a partire dal 4 maggio 2020, quando queste attività saranno di nuovo possibili secondo quando stabilito dal Dpcm del 26 aprile.
La Regione specifica inoltre che durante questa specifica fase di contenimento del Covid-19, per il servizio di asporto, come anche per il delivery, non è prevista alcuna limitazione oraria.
Il testo, frutto di un confronto tra Regione e associazioni rappresentative, è stato redatto in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia igienico-sanitaria e con le indicazioni della Direzione/Assessorato Sanità della Regione Lazio.
Covid-19 e asporto: il testo del vademecum condiviso da Regione e associazioni di categoria:
MISURE DI SICUREZZA PER LA PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E VENDITA DI CIBO E BEVANDE DA ASPORTO DESTINATE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITÀ ARTIGIANALI
- 1. È consentita ai sensi del Dpcm 26 aprile 2020 la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l’accesso, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale previste dal Dpcm 26 aprile 2020 e relativi allegati;
- 2. Si raccomanda ai clienti l’ordinazione on-line o telefonica, in modo da garantire che il ritiro dei prodotti ordinati avvenga per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno, dove in ogni caso i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- 3. All’interno dei locali i clienti sono obbligati a indossare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- 4. I clienti entrano uno alla volta e devono permanere all’interno dei locali per il tempo strettamente necessario al pagamento e ritiro della merce. Non è consentito per i clienti l’utilizzo dei bagni;
- 5. Fermo restando quanto già disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande (Reg. (CE) 852/2004), gestore e addetti devono indossare mascherina e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Devono, altresì, adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti;
- 6. È vietata ogni forma di consumo sul posto. I prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto;
- 7. Dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani (preferibilmente a induzione automatica). In particolare, detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, all’ingresso del locale;
- 8. Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e sulle modalità di ordinazione e ritiro della merce, mediante esposizione di cartellonistica all’ingresso ed eventualmente anche sui siti internet e pagine social aziendali. Si raccomanda ai gestori di esporre in vetrina un cartello che indichi che l’attività di ristorazione è sospesa ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio e con asporto.
Vuoi scaricare il vademecum in originale? Clicca qui per la versione PDF sul sito della Regione Lazio